Il progetto

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Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.


Premessa

In data 2 agosto 2011 la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati che già da due anni lavorava sulla proposta di legge: “modifica all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab“, ha deciso di vararla.

Dal titolo della proposta si potrebbe dedurre che l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 a cui si fa riferimento vieti di indossare gli indumenti citati. E invece non è così.

L’articolo recita:

È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

Il diritto di culto è, costituzionalmente, un motivo più che giustificato.

E’ infatti l’art. 19 della Costituzione Italiana a sancire la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

E il niqab rientra proprio tra gli atti di culto islamici, come il digiuno del Ramadan o la preghiera, azioni senza le quali il musulmano non si potrebbe definire tale.

Nessuno, musulmano o no, può negare questo aspetto. Farlo è indice di bassa preparazione non solo religiosa, ma anche culturale. Le fonti islamiche autorevoli che attestano l’importanza del velo integrale sono ormai reperibili in qualsiasi lingua.

Vietare il niqab significa pertanto vietare alle musulmane di adempiere ad uno dei loro atti di culto.

E se il divieto riguarda esclusivamente le musulmane, la proposta contrasta anche con l’articolo 3 della Costituzione Italiana che recita:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Approvare una legge che vieta un atto di culto distinguendo uno specifico gruppo sociale in base a ragioni di sesso e religione imporrebbe quindi la necessità di un’immediata modifica della Costituzione Italiana.

Fintanto che l’art. 3 e l’art. 19 della Costituzione Italiana rimangono illesi, anche per le musulmane ci sarà, in Italia, libertà di culto e quindi di niqab.

Infine si ricorda che le donne che indossano il niqab non impediscono mai l’identificazione, pertanto appellarsi alla riconoscibilità per motivi di sicurezza non ha senso.

 

Il progetto

Questo sito nasce per iniziativa di un gruppo di musulmane con l’intento di documentare quello che sta succedendo in Italia e nel mondo relativamente all’intolleranza crescente nei confronti del velo islamico, rivelandone l’assurdità e l’infondatezza.

Il sito punta inoltre a creare una rete nazionale di mutuo soccorso per le sorelle che non hanno mezzi economici o legali per difendere se stesse e il proprio velo.

Che Allah accetti.

 

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6 Comments on Il progetto

  1. Su questo aspetto occorre dire che la norma non vieta il velo islamico, ma vieta qualsiasi copertura del viso in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico per ragioni di sicurezza.
    E’ quindi una norma di carattere generale ed astratto, che riguarda ciiè tutti i soggetti residenti in Italia.
    Pone tutti sullo stesso piano, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, idee politiche.

    La norma dice anche “Salvo giustificato motivo”.
    Il giustificato motivo non va messo in relazione a culti religiosi o credenza personali.
    Per giustificato motivo si intendono ragioni oggettive non imputabili alla volontà del singolo.
    Esempio: il soggetto malato che deve coprirsi quasi integralmente il volto, il soggetto che si copre in quanto la temperatura esterna è tale da rendere necessaria la copoertura integrale, il motociclista che DEVE utilizzare il casco mentre guida in quanto lì prevalgono le ragioni di sicurezza alla guida sulle ragioni di indentificabilità del soggetto in luogo pubblico (il motociclista ha comunque l’obbligo di rendersi immediatamente identificabile su richiesta delle Forze dell’Ordine).

    La norma ha quindi un respiro molto ampio, nel senso che stabilisce che tutti sono perfettamente uguali innanzi alla legge dello Stato. E’ una delle norme più democratiche presenti nella legislazione italiana in quanto stabilisce la totale libertà di abbigliamento salvo ragioni superiori, cioè ragioni di sicurezza sociale e verso lo Stato.

    • Tutti i giudici a cui i casi sono stati sottoposti hanno già stabilito che il “motivo religioso” ricade nel “giustificato motivo”, come stabilito da varie sentenze alcune delle quali sono state riportate nel seguente articolo:
      http://www.niqab.it/italia/cosa-dice-la-legge/
      D’altra parte, se così non fosse, si tratterebbe di una norma anticostituzionale e non è assolutamente così, si tratta invece di una norma molto coerente.

  2. L’Italia non è l’Inghilterra.
    In Italia ogni sentenza e a sé stante, non crea precedenti.
    Quindi, se anche una sentenza avesse stabilito che in quella determinata specifica situazione, fosse stato possibile indosssare il velo integrale, ciò non vuol dire che la legge è abrogata.
    La legge permane nella sua generalità ed astrattezza, per cui coprirsi il volto è un tutt’ora logicamente vietato, come ha indicato Mark.
    In Italia vige questa norma. Ci sono comunque Paesi islamici dove è consentito il velo integrale, per cui evidentemente rispettano al meglio le norme del Corano. Ma l’Italia ha una tradizione diversa dai paesi islamici e va rispettata la cultura di ogni Paese. In nessuno Stato devono vigere norme che contraddicano costudimi e culture tradizionali indigene.

    • La Costituzione Italiana sancisce la libertà di culto e le sentenze provano:
      – che posso coprirmi il volto per motivi religiosi;
      – che chi non è d’accordo può “denunciarmi”;
      – che io posso contro-denunciare chi mi denuncia;
      – che la Costituzione in Italia è al di sopra di qualsiasi legge nazionale come è normale che sia.
      In Italia vanno rispettate le scelte delle persone, anche se sono scelte diverse da quelle della maggioranza.
      Molte donne che indossano il niqab in Italia sono italiane da generazioni, non hanno una cultura diversa ma hanno una cultura italianissima e hanno solo scelto una religione diversa. Non è un problema culturale, è un problema politico che vuole mascherarsi da problema religioso.

  3. In Costituzione non è sancita la libertà a discapito della sicurezza.
    I valori costituzionali non sono affatto tutti uguali.
    Basti pensare che le elezioni, massimo simbolo della democrazia, possono essere rinviate in caso di guerra o grave pericolo per lo Stato.
    Traduzione: la libertà religiosa è totale in Italia, ma il valore della sicurezza aleggia sempre al di sopra.
    Ed è per questo che la norma LAICA e DEMOCRATICA del divieto di essere irriconoscibili in luogo pubblici prevale sulle usanze religiose o di qualsiasi altro tipo, ma solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

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